Classificazione degli oli di oliva
OLI DI OLIVA VERGINI: si tratta di oli ottenuti dal frutto dell'olivo soltanto mediante processi fisici, in condizioni, segnatamente termiche, che non causano alterazioni dell'olio, e che non hanno subito alcun trattamento diverso dal lavaggio, dalla decantazione, dalla centrifugazione e dalla filtrazione, esclusi gli oli ottenuti mediante processi di riesterificazione e qualsiasi miscela con oli di altra natura.
Detti oli di oliva sono oggetto della classificazione e delle denominazioni che seguono:
OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA: olio di oliva vergine il cui punteggio organolettico è uguale o superiore a 6,5 la cui acidità libera espressa in acido oleico è al massimo 1 g. per 100 g. e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria;
OLIO DI OLIVA VERGINE (il termine "fino" può essere usato nella fase della produzione e del commercio all'ingrosso): olio di oliva vergine il cui punteggio organolettico è uguale o superiore a 5,5 la cui acidità libera espressa in acido oleico è al massimo 2 g. per 100 g. e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria;
OLIO DI OLIVA VERGINE CORRENTE; olio di oliva vergine il cui punteggio organolettico e uguale o superiore a 3~5 la cui acidità libera espressa in acido oleico è al massimo 3,3 g. per 100 g. e avente le caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria;
OLIO DI OLIVA VERGINE LAMPANTE: olio di oliva vergine il cui punteggio organolettico è inferiore a 3,5 e/o la cui acidità espressa in acido oleico è superiore a 3,3 g. pre 100 g. e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.
OLI DI OLIVA RAFFINATI : si tratta di oli che. non raggiungendo le caratteristiche chimico - organolettiche necessarie per essere considerati vergini, hanno subito processi di raffinazione ; che sono derivati da processi di estrazione con solventi chimici oppure che derivano da miscele di oli raffinati con oli vergini.
Olio di oliva raffinato : olio di oliva ottenuto dalla raffinazione di oli di oliva vergini la cui acidità libera espressa in acido oleico non può eccedere 0,5 g. per 100 g. e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria;
Olio di oliva: olio di oliva ottenuto da un taglio di olio di oliva raffinato e di oli di oliva vergini diversi dall'olio lampante la cui acidità libera espressa in acido oleico non può eccedere 1,5 g. per 100 g. e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria;
Olio di sansa di oliva greggio: olio ottenuto mediante trattamento al solvente di sansa di oliva, esclusi gli oli ottenuti con processi di riesterificazione e qualsiasi miscela con oli di altra natura e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria;
Olio dl sansa di oliva raffinato: olio ottenuto dalla raffinazione di olio di sansa di oliva greggio, la cui acidità libera espressa in acido oleico non può eccedere 0,5 g. per 100 g. e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria;
Olio di sansa di oliva: olio ottenuto da un taglio di olio di sansa di oliva raffinato e di oli di oliva vergini diversi dall'olio lampante, la cui acidità libera espressa in acido oleico non può eccedere 1,5 g. per 100 g. e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.
Le dominazioni e le definizioni degli oli di oliva e degli oli di sansa di oliva di cui sopra sono obbligatorie per la commercializzazione di questi prodotti in ciascuno degli Stati membri CE nonchè negli scambi intracomunitari e con i paesi terzi.
Per il commercio al minuto possono essere commercializzati soltanto:
olio extra vergine di oliva,
olio di oliva vergine,
olio di oliva,
olio di sansa di oliva.